
Edizione 2025
15 maggio 2025
Palazzo De' Toschi Piazza Minghetti, 4/D
Bologna
La forza delle PMI italiane.
La sostenibilità delle filiere come fattore di crescita e innovazione.
PROGRAMMA 2025
MODULO REGISTRAZIONE
L’evento è solo in presenza previa registrazione online.
03 luglio 2012
CIRCOLARE MONOTEMATICA: Nuovi strumenti di finanziamento per le imprese
Con il decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, denominato “Misure urgenti per la crescita del Paese”, il Governo ha disciplinato compiutamente l’istituto delle “cambiali finanziarie” (c.d. mini-bond), già introdotte nel nostro ordinamento con la legge 13 gennaio 1994, n. 93 ed oggi definite “titoli similari alle obbligazioni”.
Rilevanti sono le innovazioni civilistiche e fiscali introdotte dalla nuova disciplina a sostegno del finanziamento delle “medie e piccole imprese”, come definite dalla raccomandazione 2003/361 della Commissione Europea del 06 maggio 2003.
Soggetti emittenti
Tutte le società non emittenti strumenti finanziari quotati su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione, diversi dalle banche e dalle micro imprese.
Condizioni per l’emissione
Assistenza di uno sponsor
Ultimo bilancio assoggettato a revisione contabile da parte di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione
Collocamento dei titoli esclusivamente presso investitori qualificati (i soggetti definiti tali ai sensi dell’art. 100 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) che non siano, direttamente o indirettamente, soci della emittente ed esclusiva circolazione delle cambiali finanziarie tra detti investitori.
Scadenza
Le cambiali finanziarie sono titoli di credito all’ordine emessi in serie ed aventi una scadenza non inferiore ad un mese e non superiore a diciotto mesi dalla data di emissione.
Limite massimo di ammontare
Il totale dell’attivo corrente come rilevabile dall’ultimo bilancio approvato rappresenta il limite massimo dell’ammontare di cambiali finanziarie in circolazione. Per attivo corrente si intende l’importo delle attività in bilancio con scadenza entro l’anno dalla data di riferimento del bilancio stesso.
In caso di redazione di bilancio consolidato o controllato da società o ente a ciò tenuto, può considerarsi l’ammontare rilevabile dall’ultimo bilancio consolidato approvato.
Il decreto prevede la possibilità di emissione della cambiali finanziarie in forma dematerializzata, con il necessario tramite delle società autorizzate alla prestazione del servizio di gestione accentrata di strumenti finanziari, e previo invio di specifica richiesta contenente
L’ammontare totale dell’emissione
L’importo di ogni singola cambiale
Il numero delle cambiali
L’importo dei proventi, totale e suddiviso per singola cambiale
La data di emissione
Gli elementi specificati nell’art. 100, primo comma, numeri da 1 a 7 del R.D. 14 dicembre 1933 , n. 1669
Le eventuali garanzie a supporto dell’emissione, con l’indicazione dell’identità del garante e l’ammontare delle garanzia
L’ammontare del capitale sociale versato ed esistente alla data dell’emissione
La denominazione, l’oggetto e la sede dell’emittente
L’ufficio del registro al quale l’emittente è iscritto
Imposta di bollo
Ferma restando l’esecutività del titolo emesso, è prevista l’esenzione dall’imposta di bollo di cui all’art. 6 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 per le cambiali emesse ai sensi del decreto in esame.
Ritenuta d’acconto e deducibilità delle spese di emissione
Ai titoli emessi dalle società a decorrere data di entrata in vigore del decreto (26 giugno 2012) non si applica la ritenuta del 20 per cento di cui al DPR 29 settembre 1972, n. 600, sugli interessi e sugli altri proventi delle obbligazioni.
Sono deducibili, nell’esercizio in cui sono sostenute indipendentemente dal criterio di imputazione a bilancio, le spese di emissione delle cambiali finanziarie, delle obbligazioni e dei tioli similari.
Sponsor
Lo sponsor assiste la società nella procedura di emissione supportandola anche nella fase del collocamento.
Possono assumere il ruolo di sponsor le imprese di investimento, le SGR, le società di gestione armonizzate, le SICAV, gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco previsto dall’art. 107 T.U.B. e le banche autorizzate all’esercizio dei servizi di investimento.
Non necessitano dell’assistenza dello sponsor le società diverse dalla medie e piccole imprese (come definite dalla raccomandazione 2003/361 della Commissione Europea del 06 maggio 2003).
Clausole di partecipazione e di subordinazione
Alle obbligazioni emesse dalle società descritte nel decreto possono apporsi clausole di partecipazione agli utili di impresa e di subordinazione, purché con scadenza uguale o superiore a 60 mesi.
Le società che emettano titoli subordinati sono soggette all’applicazione dell’art. 2435 c.c.
La clausola di partecipazione regola la parte del corrispettivo spettante al portatore del titolo obbligazionario, commisurandola al risultato economico dell’impresa. Il tasso di interesse riconosciuto al portatore non può essere inferiore al Tasso Ufficiale di Riferimento pro tempore vigente (parte fissa del corrispettivo). La società emittente si obbliga a versare annualmente al soggetto finanziatore una somma commisurata al risultato economico dell’esercizio nella percentuale indicata all’atto di emissione (parte variabile del corrispettivo).
Soggetti emittenti
Tutte le società non emittenti strumenti finanziari quotati su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione, diversi dalle banche e dalle micro imprese.
Condizioni per l’emissione
Assistenza di uno sponsor
Ultimo bilancio assoggettato a revisione contabile da parte di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione
Collocamento dei titoli esclusivamente presso investitori qualificati (i soggetti definiti tali ai sensi dell’art. 100 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) che non siano, direttamente o indirettamente, soci della emittente ed esclusiva circolazione delle cambiali finanziarie tra detti investitori.
Scadenza
Le cambiali finanziarie sono titoli di credito all’ordine emessi in serie ed aventi una scadenza non inferiore ad un mese e non superiore a diciotto mesi dalla data di emissione.
Limite massimo di ammontare
Il totale dell’attivo corrente come rilevabile dall’ultimo bilancio approvato rappresenta il limite massimo dell’ammontare di cambiali finanziarie in circolazione. Per attivo corrente si intende l’importo delle attività in bilancio con scadenza entro l’anno dalla data di riferimento del bilancio stesso.
In caso di redazione di bilancio consolidato o controllato da società o ente a ciò tenuto, può considerarsi l’ammontare rilevabile dall’ultimo bilancio consolidato approvato.
Il decreto prevede la possibilità di emissione della cambiali finanziarie in forma dematerializzata, con il necessario tramite delle società autorizzate alla prestazione del servizio di gestione accentrata di strumenti finanziari, e previo invio di specifica richiesta contenente
L’ammontare totale dell’emissione
L’importo di ogni singola cambiale
Il numero delle cambiali
L’importo dei proventi, totale e suddiviso per singola cambiale
La data di emissione
Gli elementi specificati nell’art. 100, primo comma, numeri da 1 a 7 del R.D. 14 dicembre 1933 , n. 1669
Le eventuali garanzie a supporto dell’emissione, con l’indicazione dell’identità del garante e l’ammontare delle garanzia
L’ammontare del capitale sociale versato ed esistente alla data dell’emissione
La denominazione, l’oggetto e la sede dell’emittente
L’ufficio del registro al quale l’emittente è iscritto
Imposta di bollo
Ferma restando l’esecutività del titolo emesso, è prevista l’esenzione dall’imposta di bollo di cui all’art. 6 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 per le cambiali emesse ai sensi del decreto in esame.
Ritenuta d’acconto e deducibilità delle spese di emissione
Ai titoli emessi dalle società a decorrere data di entrata in vigore del decreto (26 giugno 2012) non si applica la ritenuta del 20 per cento di cui al DPR 29 settembre 1972, n. 600, sugli interessi e sugli altri proventi delle obbligazioni.
Sono deducibili, nell’esercizio in cui sono sostenute indipendentemente dal criterio di imputazione a bilancio, le spese di emissione delle cambiali finanziarie, delle obbligazioni e dei tioli similari.
Sponsor
Lo sponsor assiste la società nella procedura di emissione supportandola anche nella fase del collocamento.
Possono assumere il ruolo di sponsor le imprese di investimento, le SGR, le società di gestione armonizzate, le SICAV, gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco previsto dall’art. 107 T.U.B. e le banche autorizzate all’esercizio dei servizi di investimento.
Non necessitano dell’assistenza dello sponsor le società diverse dalla medie e piccole imprese (come definite dalla raccomandazione 2003/361 della Commissione Europea del 06 maggio 2003).
Clausole di partecipazione e di subordinazione
Alle obbligazioni emesse dalle società descritte nel decreto possono apporsi clausole di partecipazione agli utili di impresa e di subordinazione, purché con scadenza uguale o superiore a 60 mesi.
Le società che emettano titoli subordinati sono soggette all’applicazione dell’art. 2435 c.c.
La clausola di partecipazione regola la parte del corrispettivo spettante al portatore del titolo obbligazionario, commisurandola al risultato economico dell’impresa. Il tasso di interesse riconosciuto al portatore non può essere inferiore al Tasso Ufficiale di Riferimento pro tempore vigente (parte fissa del corrispettivo). La società emittente si obbliga a versare annualmente al soggetto finanziatore una somma commisurata al risultato economico dell’esercizio nella percentuale indicata all’atto di emissione (parte variabile del corrispettivo).